Un'attività aperta senza Certificato di Prevenzione Incendi non è un'attività aperta: è un rischio.
Alberghi, scuole, uffici con più di 300 persone, autorimesse, attività industriali, depositi. Il DPR 151/2011 elenca le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e impone procedure precise: analisi del rischio, progetto, SCIA, rinnovi. Lo studio accompagna il committente dall'esame progetto iniziale alla chiusura della pratica, e nei dieci anni successivi al momento dei rinnovi.